L. 27 maggio 1929, n. 847
Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929
fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
(1).

[Pubblicata nella Gazz. Uff 8 giugno 1929, n. 133.


La presente legge cesserà di spiegare ogni effetto dalla data di entrata in vigore della emananda legge di attuazione dell'art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984; si veda il relativo disegno di legge, infra, p. 347 s. è fatta salva la disciplina transitoria (dettata dalla lett. c), n. 4, del Protocollo addizionale, infra, p. 245) per i matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore dell'Accordo].

(1) Si riproduce il testo dell'art. 34 dei concordato del 1929:
" 34. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.
Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi e redigerà l'atto di matrimonio, dei quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.
Le cause concernenti la nullità del matrimonio [e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato] sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme dei diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.
[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.
Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile ".

 

CAPO I.
Modificazioni al Titolo V del Libro I del codice civile.

1-4. ................................................................................................................(1).

(1) Abrogati dall'art. 115 disp. trans. c.c. vigente.

CAPO II.
Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

5. Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti

6. Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli artt. 70 e seguenti del codice civile e degli artt. 65 e ss. del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile (1).
La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73
del codice Civile (2), deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

(1) Vedi ora artt. 93 ss. c.c. vigente (infra, p. 628 s.) ed artt. 95 ss. R.D. 9 luglio1939, n. 1238.
(
2) Ora, art. 96 c.c. vigente (infra, p. 629).

7. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del codice civile (1), l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.
L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli artt. 56 e 61 prima parte del codice civile (2). In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare (3).

(1) Ora, art. 103 c.c. vigente (infra, p. 631 s.).
(
2) Ora, artt. 85 e 86 c.c. vigente (infra, p. 626).
(3) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio-1° marzo 1971, n. 31, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del terzo ed ultimo comma; successivamente, con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità parziale del terzo comma; da ultimo, con ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1987, n. 313 ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello jus superveniens (Accordo 18 febbraio 1984, art. 8 e Protocollo addizionale, n. 4). Vedasi infra, p. 676, p. 687, p. 697.

8. Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (1).
L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

(1) Ora, artt. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).

9. L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri' dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l'età e la Professione, iI luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore
della Repubblica nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile (1).

(1) Ora, art. 132 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

10. Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (1) prescritta dall'art. 8, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.
Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

(1) Ora, art. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).

11. La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informare il procuratore della Repubblica, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

12. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:
1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti' civili, in qualunque forma celebrato;
3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente
(1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ne ha dichiarato la parziale illegittimità. Vedasi infra, p. 687.

13. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti' occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del Ministro del culto avanti al quale è avvenuta.
L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi' alla trascrizione del matrimoni . o, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.
L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli' artt. 89 e seguenti del codice civile civ.
(1), in quanto applicabili.

(1) Ora, artt. 102 s. c.c. vigente (infra, p. 631 s.).

14. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.
La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi
(1) dopo revocata l'interdizione.
Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

(1) Ora un anno, a norma dell'art. 119 c.c. vigente (infra, p. 633).

15. Se l'ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione. si osserva la disposizione dell'art. 75 del codice civile

(1) Ora, art. 98 c.c. vigente (infra, p. 630).

16. La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.
A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli artt. 104, 112, 113 e 114 del codice civile
(1).

(1) Ora, artt. 117, 119, 124 e 125 c.c. vigente (infra, p. 632 s.). Con sentenza 24 febbraio-1° marzo 1971, n. 32, la Corte costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità, Vedasi infra, p. 677.

17. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, [o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato], dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene ìl comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.
La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza [o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile] e ne ordina la annotazione a margine dell'atto di matrimonio
(1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-2 febbraio 1982, n. 18, ne ha dichiarato la parziale illegittimità (infra, p. 688 s.). Si vedano, inoltre, le pronunzie n. 34 del 1971, n. 176 del 1973, n. 169 del 1974, n. 1 e n. 2 del 1977, n. 17 e n. 138 del 1982, infra, rispettivamente alle pp. 677, 679 s., 680, 683, 684, 687 s., 690 s.).
Con riguardo all'ultimo comma, si vedano l'articolo unico della legge 10 febbraio 1982, n. 34, per la modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita, nonché la legge 12 giugno 1930, n. 826, in materia di esenzioni fiscali degli atti del procedimento.

18. La disposizione dell'art. 116 del codice civile (1) è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

(1) Ora, art. 128 c.c. vigente (infra, p. 635 s.).

19. Le disposizioni del codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per t matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del codice civile
(1). La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

(1) Ora, art. 126 c.c. vigente (infra, p. 635).

CAPO III
Disposizioni generali e transitorie.

20. Agli effetti dell'art. 124 del codice civile (1) è parificato alla celebrazione del matrimonio i1 rilascio del certificato di cui all'art. 7.
Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile
(1) l'ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

(1) Ora, artt. 136 e 137 c.c. vigente infra, p. 637).

21. La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio sì producono dal giorno della medesima
(1).

(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.

22. Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel codice civile (1).
[La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le Parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge].

(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.

23. Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art, 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.
La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.