L. 27 maggio 1929, n. 810. Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e I'Italia, l'11 febbraio 1929. [Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 5 giugno 1929, n. 130]. Sezione 1 1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 (1) (1) La Corte costituzionale: ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di referendum abrogativo dell'art. 1, limitatamente al contenuto degli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato c all'intero contenuto del Concordato, con sentenza 2-7 febbraio 1978, n. 16 (infra, p. 684); ne ha dichiarato la parziale illegittimità, nella parte in cui dà esecuzione ai commi 4° 5° e 6° dell'art. 34 conc., con sentenza 22 genaio-2 febbraio 1982, n. 18 (infra, p. 688 s.); ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità nella parte concernente l'art. 16, comma 2° del Trattato, con ordinanza 24-30 gennaio 1985, n. 26 (infra, p. 692); ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità nella parte concernente l'art. 11 del Trattato con sentenza 6-8 giugno 1988, n. 609 (infra, p. 700). 2. Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione
del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità. (1) R.D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882 (in Gazz. Uff. 4 novembre 1929, n. 256) convertito in legge 30 dicembre 1929, n. 2328, ha cosi integrato l'art. 2: " Articolo unico. Tra le opere ed espropriazioni considerate dall'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, sono comprese anche quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede".
3. Con regio decreto su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.
4. La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato (1). (1) Lo scambio delle ratifiche è avvenuto il 7 giugno 1929 (vedasi Gazz. Uff. 8 giugno 1929, n. 133).
TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la
convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad
una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla
dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una
condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per
l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di
riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la "questione romana ",
sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa
Savoia; 1. L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato (1). (1) Il principio è considerato non più in vigore dal n. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 (infra, p. 244). 2. L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo. 3. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e
la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente
costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del
Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini
di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato 1 del presente
Trattato, del quale forma parte integrante. 4. La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede. 5. Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo
precedente, prima dell'entrata in vigore dei presente Trattato, il territorio costituente
la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni
vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi,
recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro. 6. L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con
gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di
acque in proprietà. (1) Si veda il R.D. 5 luglio 1934, n. 1350, che ha dato esecutorietà alla Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933; lo scambio delle ratifiche ebbe luogo il 12 settembre 1934. (2) Si vedano: la Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929, e la Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929, rese esecutive con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182; l'Accordo addizionale fra la Santa Sede e l'Italia in materia di servizi radiofonici del 5 aprile 1939; il D.M. 15 gennaio 1952, di adeguarnento delle tariffe postali con la Città del Vaticano; la legge 13 giugno 1952, n. 680, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951; lo Scambio di Note tra Italia e Santa Sede relativo al Passetto di Borgo del 18 maggio 1991. (3) Si vedano: il R.D. 19 ottobre 1934, n. 1725, di approvazione della Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l'Italia del 4 ottobre 1934, con efficaciaretro attiva al 10 ottobre; il R.D. 16 giugno 1938, n. 1055, di approvazione deIla Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il regno d'Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria. La materia monetaria è stata regolata da convenzioni successive di durata decennale, l'ultima delle quali, conclusa nello Stato Città del Vaticano il 9 agosto 1971, è stata ratificata ed eseguita con legge 12 aprile 1973, n. 196. (4) Si veda la Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato Città del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929, resa esecutiva con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182. 7. Nel territorio italiano intorno alla Città del Vaticano
il Governo si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto,
ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da
Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano. In conformità alle norme
del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare
sul territorio del Vaticano. 8. L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del
Sommo Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a
commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo
contro la persona del Presidente della Repubblica. (1) Cfr. artt. 276, 277, 278 c.p. 9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono
soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella
Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea
dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da
altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza (1). (1) Si veda lo scambio di note diplomatiche 23 luglio-17 agosto 1940, che rende applicabile la norma anche ai cittadini italiani facenti parte delle rappresentanze pontificie all'estero, compresi in appositi ruoli della Santa Sede, per la durata del loro ufficio all'estero, considerati a tal fine come se avessero stabile residenza nella Città del Vaticano. 10. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla
Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti
contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni
caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione
di carattere personale (1). (1) Si veda il R.D. 27 ottobre 1932, n. 1422, di esecuzione del Protocollo stipulato in Roma il 6 settembre 1932, fra la Santa Sede e il Governo del regno d'Italia. 11. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili (1). (1) Si vedano l'art. 2 del Protocollo del 15 novembre 1984 ed il punto 111 della lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, infra, rispettivamente p. 249 e p. 252 s. La Corte costituzionale con sentenza 6-8 giugno 1988, n. 609 (infra, p. 700) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità della norma. 12. L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di
legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale (1) R.D. 17 giugno 1929, n. 1146, ha istituito l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. In ordine al decanato si vedano ora anche gli artt. 14 e 16, n. 3, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, sottoscritta dall'Italia il 14 marzo 1962, ratificata ed eseguita con legge 9 agosto 1967, n. 804. 13. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà
delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San
Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3). 14. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà
del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze
(allegato 11, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché
si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfò
con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze (II, 5) (1). (1) Modificato dalla legge 21 marzo 1950, n. 178, di ratifica e di esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle Ville Pontificie in Castel Gandolfo - Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948. 15. Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e
secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda
Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi
(ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli (1), il palazzo del
Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in
avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio
dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto
internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. (1) Alcune modifiche sono state apportate con: scambio di note 25-30 gennaio 1937; D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 664; D.Lgs.vo 10 aprile 1948, n. 1080; legge 25 ottobre 1982, n. 884; scambio di note 8 agosto-7 settembre 1987; scambio di note 18 maggio 1991. Si veda, inoltre, la nota 1 all'art. 14. 16. Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti,
nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici, Università Gregoriana,
Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due
palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo
(allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad
espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e
saranno esenti da tributi sia ordinari chè straordinari tanto verso lo Stato quanto verso
qualsiasi altro ente (1). (1) Si veda l'art. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nonché, da ultimo, l'art. 7.4, lett. c, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e l'art. 7.1 lett. e) del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Inoltre, si segnala che gli immobili di cui agli artt. 13-16 non sono soggetti all'accertamento generale dei fabbricati, ai sensi degli artt. 6.3, lett. e del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (supra, p. 46) e 38.2, lett. b, del D. P. R. 1 ' dicembre 1949, n. 1142 (supra, p. 54 s.). (2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 gennaio 1985, n. 26, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del secondo comma. Vedasi infra, p. 692. 17. Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignita, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal l° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente (1). (1) Si veda l'art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. 18. 1 tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico. 19. I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero. 20. Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto della Repubblica al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari (1) (1) Si vedano le circolari Min. Finanze e Min. Comunicazioni 28 luglio 1930, che hanno dato esecuzione alla Convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano del 30 giugno 1930, entrata in vigore il l' agosto successivo, ed integrata con Accordo del 17-31 novembre 1949. Si veda anche l'art. 71 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). 21. Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai
Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano,
sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima (1). (1) Si vedano l'art. 105 disp. att. c.p.c. (Forma speciale di esame testimoniale) e l'art. 351 c.c. (Dispensa dall'ufficio tutelare). Gli artt. 356 (Norme relativi all'assunzione di determinati testimoni) e 453 (Casi in cui i testimoni o i periti possono assumersi a domicilio) del c.p.p. del 1930, nelle parti relative all'assunzione delle testimonianze dei Cardinali, non trovano riscontro nel codice vigente. Si segnala altresì che a norma dell'art. 16 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 il personale della Polizia di Stato ed i reparti inquadrati sono tenuti a rendere il saluto al Sommo Pontefice. Inoltre l'art. 40 prescrive in generale che i servizi di rappresentanza sono disposti o autorizzati dai Prefetti anche nelle cerimonie religiose. 22. A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà
essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà
nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del
Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel
qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane. (1) In forza degli artt. 4 s. della legge 7 giugno 1929, n. II dello Stato della Città del Vaticano sulle Fonti del diritto è ivi ancora vigente il codice penale del Regno d'Italia (R.D. 30 giugno 1889, n. 6133). 23. Per l'esecuzione nella Repubblica delle sentenze
emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto
internazionale (1). (1) Si veda la legge 13 aprile 1933, n. 379, per la esecutorietà della Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma tra la Santa Sede e l'Italia il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale. (2) Si veda, al riguardo, il n. 2, lett. c), del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 (infra, p. 244). 24. La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le
compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà
estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali
indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla
sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e
spirituale. 25. Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia. 26. La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono
oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con
la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della
Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente
composta e quindi eliminata la " questione romana " e riconosce il Regno
d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano (1). (1) Del mutamento della forma istituzionale dello Stato venne dato atto con lo scambio di note fra la Santa Sede e l'Italia del 9-21 agosto 1946, con il quale fu modificato l'art. 20 del Concordato. 27. Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.
Seguono:
Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della
stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la " questione
romana ", hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma
formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari; l. L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo). 2. La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870. 3. Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.
Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.
(Omissis). |