L. 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo
addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n.
85].
l. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929,
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
2. Piena e intera esecuzione è data all'accordo con
protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità all'articolo 13, n. 1, dell'accordo stesso.
ACCORDO
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
tenuto conto del processo di trasformazione
politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi
nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua
Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico
Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità
politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione
della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai
Patti Lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due
Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti Modificazioni consensuali
del Concordato lateranense:
l. La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani,
impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca
collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
2. 1) La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica
la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di
evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà
di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del
ministero spirituale nonchè della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2) è ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra
la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i
Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli
atti e documenti relativi alla missione della Chiesa (1).
3) è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione (1).
4) La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile
del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
(1) Si vedano: la legge 5 agosto 1981, n. 416 (supra, p, 77 s.)
e la legge 6 agosto 1990, n. 223 (supra, p. 93 s. e infra, p. 663).
3. 1) La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è
liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non
includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si
trovi nel territorio di altro Stato (1).
2) La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità
ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della
nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con
giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici
ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato (2).
3) Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli
uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
(1) Quanto alla indicazione dei confini territoriali delle diocesi si veda l'art.
18 D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 323).
(2) Sul punto si veda
lo scambio di note del 23 dicembre 1985 (infra, p. 308 s.).
4. 1) I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso
i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio
militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo (1).
2) In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime
sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure,
subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3) Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed
i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono
usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle
università italiane (2).
4) Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni
su persone o materie.di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero (3).
(1) Il servizio civile sostitutivo è disciplinato dalla legge 15 dicembre 1972, n.
772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e dalle successive norme di
modificazione e di attuazione (infra, p. 657 s.); si veda altresì l'art, 2 legge
24 dicembre 1986, n. 958.
(2) Si vedano gli artt. 19 ss. della legge 31
maggio 1975, n. 191, e l'integrazione di cui all'art. 10 della legge n. 958 dei 1986.
(3) Si vedano gli
artt. 200 e 256 del Codice di procedura penale, riprodotti supra, p. 85 s. e l'art.
249 del Codice di procedura civile, richiamato infra, p. 651.
5. 1) Gli edifici aperti al culto non possono essere
requisiti, occupati , espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
la competente autorità ecclesiastica.
2) Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per
l'esercizio delle sue,funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo
avviso all'autorità ecclesiastica.
3) L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte
presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di
nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali (1).
(1) Si vedano gli
artt. 53 e 74 della legge n. 222 del 1985 (infra, rispettivamente p. 274 s. e p.
282). Si vedano, altresì, le disposizioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150, riprodotte
supra, p. 50 s., nonché gli artt. 9-12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (supra,
p. 94 s.).
6. La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte
le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti (1).
(1) Si veda il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 (infra, p.
309 s.).
7. 1) La Repubblica italiana, richiamandosi al principio
enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e
il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la
sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono
attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità
ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica
degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del
diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento
sostanziale degli enti medesimi.
3) Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come
pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di
beneficenza o di istruzione (1).
Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici,
sono Soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi
dello Stato concernenti tali attività (2) e al regime tributario previsto per le medesime
(3).
4) Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o
all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti
edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente (4).
5) L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai
controlli previsti dal diritto canonico (5). Gli acquisti di questi enti sono però
soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone
giuridiche (6).
6) All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione
paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la
disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli
impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione
patrimoniale degli enti ecclesiastici (7).
In via transitoria e fino all'entrata in. vigore della nuova disciplina restano
applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo
concordatario.
(1) Si veda l'art. 6, lett. h, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina
delle agevolazioni tributarie).
(2) Per gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera si vedano: le disposizioni della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, riprodotte supra, p. 70 s. ed i richiami ivi effettuati.
(3) Ai fini fiscali, gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti vanno ascritti alla categoria degli " enti non commerciali
" (art. 87, lett. c, del D.P.R. n. 917 del 1986), per la cui disciplina si vedano i
richiami normativi operati infra, p. 669 s.
(4) Quanto agli edifici di culto il secondo
comma dell'art. 831 c.c. dispone: " Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del
culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro
destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia
cessata in conformità delle leggi che li riguardano ".
Quanto alle pubblicazioni di atti, alle affissioni e alle collette si vedano l'art. 664
c.p. (infra, p. 648 s.), l'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (suPra, p. 77),
nonché i richiami legislativi operati infra, p. 650.
Quanto al regime fiscale degli edifici di culto, si vedano l'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (INNAM.), infra, p. 667 s., l'art. 33 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(T.U.II.DD.), modificato dall'art. 23.1, lett. b), della legge 30 dicembre 1991, n.
413 (I.R.PE.F.), gli artt. 89 (I.R.PE.G.) e 118 (LLO.R.) del succitato T.U.Il.DD., l'art.
7.4 lett. b) del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1992, n. 359 (l.S.I.), nonché l'art. 7.1. lett. d) del D.Lgs.vo 30
dicembre 1992, n. 504 (l.C.I.), infra, p. 670.
Inoltre per la normativa catastale si vedano il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (supra, p.
46) e il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (supra, p. 54 s.). Si veda altresì la Circ. Min.
Fin. 9 aprile 1988.
(5) Si veda il cari. 1273 C.J.C. Il primo
comma dell'art. 831 c.c. già statuiva: " I beni degli enti ecclesiastici sono
soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle
leggi speciali che li riguardano ".
(6) Si vedano gli artt. 17
della legge n. 222 del 1985 e 9 ss. del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 259 e p. 318 s.).
Si intendono richiamati i seguenti articoli del codice civile:
" 17. (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati).
- La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o
eredità, né conseguire legati senza autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto ".
" 473. (Eredità dovolute a persone giuridiche). - L'accettazione delle
eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario,
osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa.
Questo articolo non si applica alle società ".
" 600. (Enti non riconosciuti). - Le disposizioni a favore di un ente
non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è
eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti
conservativi ".
" 782. (Forma della donazione). - (Omissis)
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua
dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere
dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare, Trascorso un anno dalla
notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere
revocata ".
" 786. (Donazione a ente non riconosciuto), - La donazione a favore di
un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante
l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati
dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante i frutti maturati prima del riconoscimento sono
riservati al donatario ".
Si vedano, altresi, gli artt. 1, 3, 5, 6, 7 disp. att. c.c., nonché
il D.M. 16 luglio 1992 (Delega ai prefetti della Repubblica per l'esercizio delle facoltà
attribuite all'autorità governativa relativamente all'autorizzazione all'acquisto di beni
immobili e all'accettazione di donazioni, eredità, legati, il cui valore non superi L.
500.000.000, da parte degli enti dotati di personalità giuridica che svolgono la loro
attività nell'ambito di una provincia), in Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176. Si segnala
che il regime dell'autorizzazione agli acquisti di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037
è stato abrogato per le Regioni e le province autonome dalla legge 10 aprile 1991, n.
123.
(7) Si veda il Protocollo del 15 novembre 1984 (infra, p. 248
s.).
8. 1) Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni
contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia
trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli
effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti
i diritti e i doveri dei coniugi (1) e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di
matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite
secondo la legge civile (2).
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età
richiesta per la celebrazione (3)
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera
inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità
o di annullamento non potrebbe essere più proposta (4).
La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il
matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale
dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro
ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello
stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine
prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due
contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro,
sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della
celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti
legittimamente acquisiti dai terzi (5).
2) Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che
siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo,
sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica
italiana con sentenza della Corte di appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa
in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle
parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi
fondamentali dell'ordinamento italiano (6);
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la
dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere
La Corte di appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza
canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui
matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la
decisione sulla materia (7).
3) Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente
l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la
sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della
società (8).
(1) Si vedano gli artt. 143, 144 e 147 c.c. (infra, p. 638 s.).
(2) Si vedano gli artt. 162, secondo comma, e
283 c.c., nonché l'art. 126 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato
civile). Per l'applicazione di tale decreto, cui è fatto riferimento implicito nel testo
e nel n. 4 del Protocollo addizionale, si veda ora il D.M. 17 dicembre 1987 (Nuovi moduli
e formule per gli atti dello stato civile).
Per la modulistica confessionale si vedano il Prontuario per le domande di licenza o
dispensa matrimoniale e il Formulario per l'istruttoria matrimoniale predisposti
dalla CEI contestualmente al Decreto richiamato infra nella nota 8.
(3) Si veda l'art. 84 c.c. In relazione alla
previgente disciplina si veda la sentenza n. 16 del 1982 della Corte costituzionale (infra,
p. 687).
In materia si veda altresi la Delibera n. 10, promulgata con decreto del Presidente della
CEI del 23 dicembre 1983 (in Notiziario CEI, n. 7/1983).
(4) Si vedano gli artt. 117 e 125 c.c. (infra,
p. 632 s. e p. 635).
(5) Si vedano le " Istruzioni agli
ufficiali dello Stato civile per l'applicazione, allo stato, dell'art. 8, n. 1
dell'accordo fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo
1985, n. 121 " emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia il 26 febbraio 1986.
(6) In relazione alla previgente disciplina si
veda la sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale (infra, p. 688 s.).
(7) Si vedano gli arti. 128, 129 e 129-bis
c.c. (infra, p. 635 s.).
(8) Si veda, da ultimo, il
Decreto generale sul matrimonio canonico, promulgato il 5 novembre 1990 (in Notiziario
CEI, n. 10/1990), a seguito della prescritta recognitio della Santa Sede, che
ha disposto, in concomitanza con l'entrata in vigore del Decreto (17 febbraio 1991),
l'abrogazione " quatenus opus sit " delle Istruzioni della Sacra Congregazione
peri sacramenti del 1° luglio 1929 e del l° agosto 1930.
9. 1) La Repubblica italiana, in conformità al principio
della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria
Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole
di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli
altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato (1).
2) La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto
che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (2).
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori,
è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento (3).
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su
richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna
forma di discriminazione (3).
(1) Si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 36 del 1958 e n. 438 del
1988, nonché la sentenza n. 36 del 1982 e le ordinanze n. 556 del 1987, n. 668 del 1988 e
n. 332 del 1989 (infra, p. 673, p. 699 s., p. 690, p. 697 s., p. 700 s. e p. 704).
(2) Si vedano: il D.P.R. 16 dicembre 1985, n.
751, come modificato dal D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202; A D.P.R. 24 giugno 1986, n. 539;
il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 204; i DD.PPAR. 21 luglio 1987, n. 339 e n. 350 (infra,
p. 290 s., p. 332 s., p. 312, p. 331 s.).
(3) Si vedano: l'art. 9
della legge 11 agosto 1984, n. 449 (infra, p. 447 s.); l'Intesa con la Tavola
valdese, del 3 aprile 1986 (infra, p. 457 s.); la legge 18 giugno 1986, n. 281 (supra,
p. 80); l'art. 11 della legge 22 novembre 1988, n. 516 (infra, p. 508 s.);
l'art. 8 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (infra, p. 526); l'art. 11 della
legge 8 marzo 1989, n. io i (infra, p. 563).
Si vedano altresì le sentenze della Corte costituzionale n. 363 del 1985, n. 203 del
1989, n. 13 del 1991 e n. 290 del 1992 (infra, p. 694, p. 704, p. 708 e p. 709 s.).
10. 1) Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i
collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle
discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a
dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica (1)
2) I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate
d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono
riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia,
diplomatica e archivistica e di biblioteconomia (2).
3) Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti
istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente
autorità ecclesiastica.
(1) Si vedano: i canoni 232 s. e 807 s. C.J.C.; l'art. 32 della legge 19 gennaio
1942, n. 86. Qualora sia un ente ecclesiastico il gestore di istituti che intendono
ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n, 56, relativo
ai corsi di formazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, si veda il D.M. 12
ottobre 1992.
(2) Le lauree nelle
discipline ecclesiastiche indicate dalla Circ. Min. P.I. 2 ottobre 1971 consentono fin
d'ora la partecipazione ai concorsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nelle sole scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche; agli stessi
fini i laureati in diritto canonico ed in utroque iure sono ammessi a partecipare
al concorso per la classe relativa alle " Discipline giuridiche ed economiche "
(art. 3.6 D.M. Pubbl. Istr. 23 marzo 1990, in Gazz. Uff., 4a serie sp., 10 luglio 1990, n.
54-bis). In forza della Circ. INPS 9 novembre 1992, n. 259, a coloro che siano in possesso
dei titoli accademici idonei a far conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole
dipendenti dalle autorità ecclesiastiche è riconosciuta la facoltà di riscatto del
periodo di corso legale di laurea ex art. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n.
114. Si veda altresii il D.M. Univ. 2 gennaio 1990 sull'ammissione all'esame di stato per
l'esercizio della professione di psicologo dei titolari di licenza e di dottorato,
rilasciati dalla pontificia università salesiana di Roma, facoltà di scienze
dell'educazione.
11. 1) La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza
alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali,
case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena
non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e
nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici (1).
2) L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle
autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo
stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità (2).
(1) Si vedano, in materia, la legge 1 giugno 1961, n. 512 (Stato giuridico,
avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze
armate dello Stato), come modificata dalla legge 22 novembre 1973, n. 873; la legge 5
marzo 1963, n. 323 (Istituzione di un posto di Ispettore dei cappellani); la legge 26
luglio 1975, n. 354 (supra, p. 65 s.); il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (supra, p. 67 s.,
e i richiami ivi effettuati); la legge 11 luglio 1978, n. 382 (supra, p. 69 s.); la legge
23 dicembre 1978, n. 833 (supra, p. 70 s., e i richiami ivi effettuati); la legge 1 aprile
1981, n. 121 (supra, p. 75 s., e i richiami ivi effettuati); la legge 4 marzo 1982, n. 68
(Trattamento giuridico ed economico dei cappellani); il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545
(supra, p. 83 s.); la legge 23 gennaio 1989, n. 19 (Modifica dell'articolo 3 della legge 4
marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti
di prevenzione e di pena).
(2) Si veda il D.P.R. 17
gennaio 1991, n. 92 (infra, p. 335 s.).
12. 1) La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo
ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere
religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per
la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni,culturali d'interesse religioso
appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche (1).
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche
dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i
competenti organi delle due Parti (2).
2) La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo
di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della
custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle
altre catacombe (3).
Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la
Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.
(1) Si veda anche l'art. 8 della legge l° giugno 1939, n. 1089 (supra, p. 46, con
i richiami ivi effettuati), e la Circ. Min. Beni Cult. Amb. 1 luglio 1992. Per la
normativa confessionale si vedano i richiami operati dalla CEI nel documento I beni
culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme (in Notiziario CEI, n. 9/ 1992) .
(2) Si veda la legge 5 giugno 1986, n. 253
(supra, p. 78 s. con i richiami ivi effettuati).
(3) Si veda l'art. 17.3
della legge 8 marzo 1989, n. 101 (infra, p. 566).
13. 1) Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni
del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data
dello scambio degli strumenti di ratifica (1). Salvo quanto previsto dall'articolo 7, n.
6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2) Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa
cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia
con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
(1) Lo scambio degli strumenti di ratifica è avvenuto il 3 giugno 1985 (vedasi
Gazz. Uff. 20 giugno 1985, n. 144).
14. Se in avvenire sorgessero difficoltà di
interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la
Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione
paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi
PROTOCOLLO
ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica Italiana,
desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti
Lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di
interpretazione, dichiarano di comune intesa:
l. In relazione all'articolo 1
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti
Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano (1).
(1) Si vedano le pronunzie della Corte costituzionale n. 363 del 1985,
n. 147 del 1987, n. 925 del 1988 e nn. 52, 54, 479 del 1989 (infra, p. 694, p. 696,
p. 702 s. e p. 706).
2. In relazione all'articolo 4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i
parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i Sacerdoti
stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 1 l.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione
all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a
carico di ecclesiastici (1).
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense
per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con
l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del
Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei
provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno
intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
(1) Si veda l'art. 129.2 del D.Lgs.vo 28 luglio 1989, n. 271 (supra,
p. 87).
3. In relazione all'articolo 7.
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti
ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta
in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano
particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori
entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo. 1,
4. In relazione all'artico1o 8
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come
impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto oda affinità in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e
797 del codice italiano di procedura civile (1) si dovrà tener conto della
specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che
in esso ha avuto origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del. luogo
in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta
esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima
dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'articolo 34
del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non
sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto
dalle norme stesse.
(1) Si riportano gli articoli richiamati:
" 796. (Giudice competente). - Chi vuol far valere nella Repubblica
una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte
d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è
consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se
la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte
d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre
la domanda.
L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario ".
" 797. (Condizioni per la dichiarazione di efficacia). - La corte
d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza
straniera quando accerta:
1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere
della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento
italiano;
2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è
svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia
è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;
4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunciata;
5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della
corte d'appello che ne dichiara l'efficacia ".
5. In relazione all'articolo 9.
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito
- in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza
degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica,
nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito
dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia
disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza
Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradì
delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla
collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti (1).
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni
di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari (2).
(1) Si vedano supra le note 2 e 3 di p. 240 s.
(2) Si vedano: gli artt.
24 ss. del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761; gli artt. 35 ss. del D.P.R. 10 febbraio 1983,
n. 89; gli artt. 21 ss. del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.
6. In relazione all'articolo 10.
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l'articolo 38 del
Concordato dell'1 1 febbraio 1929 -si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte
costituzionale relativa al medesimo articolo (1).
(1) Vedasi infra, p. 678 s.
7. In relazione all'articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine,
delle disposizioni del presente Accordo (1).
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana.
(1) Si vedano gli scambi di note del 13 febbraio 1987, del 20 dicembre 1989 e del
31 dicembre 1992, infra, p, 339.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi
LAVORI
PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 848):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Craxi) il 17 luglio 1984.
Assegnato alla 3 a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1984, con
pareri delle commissioni la, 2a, 5a, 6a e 7a.
Esaminato dalla 3a commissione il 26 luglio 1984 e I' agosto 1984.
Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1984 (atto n. 848/A).
Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1984.
Camera dei deputati (atto n. 2021):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 settembre
1984, con pareri delle commissioni Il, III, IV, VI e VIII.
Assegnato nuovamente alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25
settembre 1984, con pareri delle commissioni 1, Il, IV, V, VI e VIII.
Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1984, 5 dicembre 1984, 31 gennaio 1985 e 6
febbraio 1985.
Relazione scritta annunciata A 15 marzo 1985 (atto n. 2021/A).
Esaminato in aula il 18 marzo 1985, 19 marzo 1985 e approvato il 20 marzo 1985. |