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20 maggio 1985, n. 222 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastíci in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. [Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129]. TITOLO I ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI l. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto dei Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato (1). 1) Si vedano: art. 12 c.c.; artt. 1-3 disp. att. c.c. 2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte
della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari 3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa (1). 1) Si vedano gli artt. 2 s. del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 316 s.). 4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro
delle persone giuridiche. 1) Il testo degli articoli del codice civile è il seguente: " 33. (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte ". " 34. (Registrazione di alti). - Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dal l'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la appresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza ". Si vedano altresì gli artt. 15 e 43 del D.PA. n. 33 del 1987 (infra, p. 321 e p. 330 s. ed i richiami ivi effettuati). 6. Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti
norme. 1) Si vedano i richiami effettuati nella nota all'articolo precedente. 7. Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere
riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia. 8. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità (1).
9. Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale (1). 1) Si veda l'art. 3.3 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 317). 10. Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non
riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle
condizioni previste dal codice civile. 1) Si veda l'art. 6 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 317 s.). 11. Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura. 12. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione. 13. La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme (1). 1) Lo statuto è pubblicato in Notiziario CEI n. 3/1985 ed il relativo regolamento in Notiziario CEI n. 8/1985. 14. Dal l° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità
ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli
cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose
e culturali della popolazione (1). 1) Si veda l'art. 7 del D.P.R, n. 33 del 1987 (infra, p. 318). 15. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984 (1). 1) Vedasi supra, p, 236, e l'art. 8 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 318). 16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: 17. Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche (1). 1) Si veda la nota 6 all'art. 7.5 dell'Accordo 18 febbraio 1984 (supra, p. 237). 18. Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici . . essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a posti in terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. 19. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo
di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile
mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del
Consiglio di Stato. 1) Si vedano gli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 33 dei 1987 (infra, p. 320). 20. La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la
efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del
provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara
l'avvenuta estinzione. 1) Si veda l'art. 7.2 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 318). TITOLO II BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO 21. In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre
1986 ' con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero
previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico (1) (2). 1) Si trascrive il testo del canone 1274 del codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983 (nella versione italiana curata dall'UECI): " S 1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma dei can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente. S 2. Dove non sia ancora stata organizzata convenientemente la previdenza sociale in favore del clero, la Conferenza Episcopale disponga la costituzione di un istituto che provveda sufficientemente alla sicurezza sociale dei chierici. S 3. Nelle singole diocesi si costituisca, nella misura in cui è necessario, un fondo comune, con il quale i Vescovi possano soddisfare agli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi, e con il quale le diocesi più ricche possano anche aiutare le più povere. S 4. A seconda delle diverse circostanze dei luoghi, le finalità di cui ai SS 2 e 3 si possono più convenientemente ottenere con istituti diocesani tra loro federati, o con la cooperazione o l'opportuna consociazione tra varie diocesi, anzi anche organizzata per tutto il territorio della Conferenza Episcopale. S 5. Questi istituti, se possibile, siano costituiti in modo che ottengano anche il riconoscimento da parte del diritto civile ". (2) Si veda l'art. 14 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 320). (3) Per lo Statuto dell'I.C.S.C. si veda infra, p. 284 s. 22. L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero
acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (1). 1) Per l'I.C.S.C. si veda il D.M. 19 novembre 1985 (infra, p. 283 s.), e per gli altri Istituti i DD. MM. 20 dicembre 1985 (infra, p. 299 s.). (2) Si veda l'art. 14 dei D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 320). 23. Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal
Vescovo diocesano in conformità alle disposizjoni della Conferenza episcopale italiana
(1). 1) Per gli schemi di statuto dell'I.D.S.C. e dell'I.I.S.C. si veda infra p. 300 s. (2) Si veda l'art. 16 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 322). 24. Dal 11 gennaio 1987 ogni istituto provvede, in conformità allo statuto, ad
assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana,
il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della
diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51. 1) Vedasi, per il testo del canone, la nota 1 all'art. 21 e per le disposizioni della CEI la nota 1 all'art. 75. 25. La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata,
ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (1) . 1) Si veda l'art. 47, lett. d, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (1) Si veda l'art. 17 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 322 s.). (3) Si vedano le Circolari Min. Fin. 2 luglio 1987 e 12 aprile 1988. Si vedano altresì l'art. 78, commi lo, 13-16 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 e dall'art. 62.1 del D.L. 2 marzo 1993, n. 47; gli artt. 3 ss. del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395; le Circolari Min. Fin. 5 dicembre 1992, n. 33 e 3 febbraio 1993, n. 3. 26. Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti,
possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività
commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di
impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri
relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari
all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (1). 1) Si vedano: l'art. 109.4, dei D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; l'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; l'art. 8 del D.P.R. n. 33 dei 1987 (infra, p. 318). (1) Si veda il D.M. 28 marzo 1986. 27. L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero
possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero. 28. Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti
la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchialì, vicariali curati o comunque
denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto
all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal
canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917 (1). 1) Si trascrive il testo del canone 1473 dei codice di diritto canonico del 1917: " Etsi beneficiarius alia bona non beneficialia habeat, libere uti frui potest fructibus beneficialibus qui ad cius honestam sustentationem sint necessarii; obligatione autem tenetur impendendi superfluos pro pauperibus aut piis causis, salvo praescripto can. 239, S I, n. 19 ". 29. Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono
determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle
parrocchie costituite nell'ordinamento canonico (1). 1) Si veda l'art. 14 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 320). 30. Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a
norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa
parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede
all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi. 31. Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo
comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da
ogni tributo e onere (1). 1) Si veda l'art. 19 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 323 s.) nonché la Nota Min. Gr. Giust. 4 agosto 1986. 32. Le liberalità disposte con atto anteriore al I' luglio 1987 a favore di un
beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del
clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non
sia stata da questo accettata prima dell'estinzione. 33. I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto
diocesano per il sostentamento del clero: 34. L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma
dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga
la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo
comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione
all'interessato. 1) Per le disposizioni della CEI si veda la nota 1 all'art. 75. (2) Il testo del paragrafo 3 del canone 1737 del codice di diritto canonico (nella versione italiana curata dall'UECI) è il seguente: " Anche nei casi in cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l'esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del can. 1736, 5 2, il Superiore può tuttavia per una causa grave ordinare che l'esecuzione sia sospesa, evitando però che la salvezza delle anime ne subisca danno ". 35. Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono
all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio. 36. Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione (1). 1) Il testo del canone 1295 del codice di diritto canonico (nella versione italiana curata dall'UECI) è il seguente: " I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione ". Il limite massimo del valore è stato da ultimo stabilito dalla CEI in novecento milioni di lire, in forza della modifica apportata alla Delibera n. 20 e n il Decreto 21 settembre 1990 (in Notiziario CEI, n. 8/1990). Per la determinazione degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione si veda pure quanto disposto dal can. 1281 e, per l'Italia, dai nn. 59 ss. della Istruzione in materia amministrativa, cit. infra, p. 283. 37. L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti
diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire
1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia
nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di
pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa. 38. Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono
rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi: 39. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un
consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal
clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana (1). 1) Si veda la nota 1 all'art. 75. 40. Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma (1). 1) Sulle crogazioni liberali all'Istituto centrale per il sostentamento del clero si veda la Circ. Min. Fin. 12 dicembre 1988. 41. La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni
delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste
dall'articolo 48. 42. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun
esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla
richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma. 43. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35. 44. La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità
statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui
agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa
Conferenza (1). 1) Si vedano gli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 324). 45. Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero (1). ) Si veda l'art. 25 del D.P.R. n. 643 del 1972 (infra, p. 667 s.), nonché la Circ. Min. Fin. 20 settembre 1986. 46. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire
due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana (1). 1) Si veda l'art. 10.1, lett. t, del D.P.R. n. 917 del 1986; quanto ai redditi di impresa analoga deducibilità è prevista dall'art. 65.2, lett. a. (2) Si veda il D.M. 12 dicembre 1988. 47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il
1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle
presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di
previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. 1) Si vedano gli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 324). Si veda, altresì, l'art. 78, commi 4, 9, lo, 11, 15, 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché dall'art. 62.1 dei D.L. 2 marzo 1993, n. 47. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali (1); dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. 1) Per i profili procedurali, si veda la prima norma attuativa di cui all'art. 3.29 della legge 29 dicembre 1990, n. 406. 49. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche (1). 1) Si veda l'art. 24 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 324). 50. I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo
per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al
capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti
l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per
integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero
particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di
istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 -
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché
le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al
capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi
importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto
di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento
del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà
comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le
maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui
alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si
registreranno negli anni medesimi. 51. Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e
successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal l' gennaio 1985, salvo quanto
stabilito nel precedente articolo 50 (1). 1) Il regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, reca " Approvazione del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione de~ supplementi di congrua degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero ". 52. Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici. 53. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e
delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti
secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni (1). 1) Si vedano le disposizioni riprodotte supra, p. 64 e p. 68 s. Può ritenersi non più operante la competenza esclusiva dello Stato in materia, di cui all'art. 88, n. 8, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in relazione anche al disposto dell'art. 74 della presente legge. (2) Per la normativa regionale si veda supra, (3) Si veda l'art. 25 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 324 s.). TITOLO III FONDO EDIFICI DI CULTO 54. Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e
religione nella città di Roma sono soppressi dal 10 gennaio 1987. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di
religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il
culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali
di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio
ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal l° gennaio 1987 in patrimonio unico con la
denominazione di Fondo edifici di culto (1). 1) Si veda l'art. 28 dei D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 325 s.), nonché la Circ. Min. Int. 10 marzo 1987, n. 59. La legge 27 maggio 1929, n. 848, reca " Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto ". L'art. 18 di detta legge prevede: " 18. Gli Economati generali ed i Subeconornati dei benefici vacanti sono soppressi. I patrimoni degli Econoniati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficienza e di istruzione. I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno ". 56. Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti. 57. L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero
dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e,
nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti. 1) Si veda l'art. 26 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 325). (2) Si veda l'art. 27 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 325). 58. I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura
di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro,
la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per
gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso. 59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno. 60. Sono estinti, dal l' gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in
forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al
precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere
canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare
non superiore a lire sessantamila annue. 1) La legge 22 luglio 1966, n. 607, reca " Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue ". L'art. 1, secondo comma, di detta legge prevede: " I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrispondenti nell'ultimo quinquennio ". 61. Il Fondo edifici di culto, con effetto dal l° gennaio 1987, affranca i
canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle
aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di
una somma corrispondente a quindici volte il loro valore. 1) Vedasi la nota 1 all'art. 60. 62. I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a
vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e
religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a
decorrere dal l° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere
nei relativi contratti assumendone gli oneri. 63. L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse. 64. I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli
articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo
provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo. 1) Gli artt. 2 ss. prevedono il procedimento giudiziale da applicare nel caso di rifiuto dell'indennizzo da parte dei soggetti nei cui confronti è prevista l'affrancazione. 65. Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (1). 1) Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 reca " Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ". L'art. 21 (modificato dall'art. 11 della legge 2 7 aprile 1962, n. 23 1) disciplina la " Utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni ". TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI 66. Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente. 67. Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in
vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale,
l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale
prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale. 68. Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari. 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto (1). 1) Si veda l'art. 28 del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 325 s.). 70. Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica. 71. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano
ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità
ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto. 1) Il regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, ha approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. L'art. 77, primo comma, di detto regolamento prevede: " L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto d'intesa con l'autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato ". 72. Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15
e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli
articoli da 33 a 51 è l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2
dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n 2032, e successive
modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per
l'attuazione delle presenti norme (1). 1) Il testo degli artt. 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, è il seguente: " 15. Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie. Sotto il nome di fabbricerie si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici. Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto. Due o più fabbricerie dello stesso comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa. 16. La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal Ministro dell'interno, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti ".
73. Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti (1). 1) Il testo dell'art. 27 del Concordato è il seguente: " 27. Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici e le opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia, nonché i Collegi di missione. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione delle autorità ecclesiastiche, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso ". Il testo degli artt. 6, 7 e 8 della legge n. 848 del 1929 è il seguente: " 6. Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lett. a), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte. Nessuna indennità è dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuari, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuari per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, di Pendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa ". " 7. I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna al concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario. L'azione di rivendicazione da parte di privati e di enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge ". " 8. I comuni e le province a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto ". Si veda la Circ . Min. Int. 16 febbraio 1993, n. 77. 74. Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme (1). 1) La legge 18 dicembre 1952, n. 2522, reca " Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese ". La legge 18 aprile 1962, n. 168, reca " Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto ". 75. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello
della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e negli Acta Apostolicae Sedis. 1) Con decreto 30 dicembre 1986 la CEI ha promulgato dieci delibere di carattere normativo in materia di sostentamento del clero italiano che svolge servizio in favore delle diocesi, pubblicate in Notiziario CEI, n. 10/1986, successivamente integrate e modificate. La normativa attualmente in vigore risulta dal " Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero, che svolge servizio in favore delle diocesi ", in Notiziario CEI, n. 6/1991. Si veda, altresì, l'Istruzione in materia amministrativa, pubblicata dalla CEI, in Notiziario CEI, n. 3/1992. LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2337): Senato della Repubblica (atto n. 1306): |