L. 20 maggio 1985, n. 206
Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato
a Roma il 15 novembre 1984,
che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici
formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo,
con protocollo addizionale, dei 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni
al concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 27 maggio 1985,
n. 123].
l. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste
dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
2. Piena e intera esecuzione sarà data al protocollo di cui
all'articolo precedente con le modalità e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5
del protocollo stesso.
PROTOCOLLO
Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto
del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor
Cardinale Agostino Casaroli, e il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana, Onorevole Bettino Craxi, esaminate le norme formulate dalla Commissione
paritetica, istituita a norma dell'articolo 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti
in data 8 agosto dello stesso anno, preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito
del mandato conferito alla Commissione paritetica, considerato che le medesime norme sono
rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio
1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo
concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative, tenuto conto
di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna
(allegato 1), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47,
50 e 51 delle predette norme, convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della
Repubblica Italiana, su quanto segue:
l. Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione
paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell'articolo 7, n. 6,
dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella
formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le
modifiche concordate con le lettere di cui all'allegato I.
2. Resta inteso che tali norme non concernono la condizione
giuridica della Santa Sede e dei suoi organi (1).
(1) Si veda l'art. 11 del Trattato, supra, p. 217.
3. Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie
disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli articoli 13, n. 2 e 14,
dell'Accordo 18 febbraio 1984.
4. Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente
Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le
norme approvate in data odierna.
5. Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in
vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio
1984 e del Protocollo medesimo (1).
(1) Lo scambio degli strumenti di ratifica è avvenuto il 3 giugno 1985 (vedasi
Gazz. Uff. 20 giugno 1985, n. 144).
Roma, 15 novembre 1984.
Agostino Cardinal Casaroli
Bettino Craxi
Dal Vaticano, 15 novembre 1984
CONSIGLIO
PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA
IL PREFETTO
N. 7126/84
Signor Presidente del Consiglio,
La Commissione paritetica istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e
la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto all'approvazione delle Alte
Parti, il giorno 8 agosto stesso anno, a compimento del suo mandato, le norme da essa
formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli
impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione
patrimoniale degli enti ecclesiastici.
Prima di procedere all'approvazione di dette norme, la Santa Sede - attesi anche i
rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana -
ritiene di dover proporre al Governo italiano la modificazione di talune disposizioni
delle norme stesse e l'interpretazione di altre: ciò al fine di garantire la possibilità
stessa di dare l'avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla
Commissione paritetica e di rendere l'applicazione delle nuove norme sicura e rispondente
alla concorde volontà delle Alte Parti.
I. - Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai
seguenti articoli, la cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura:
1) Articolo 46, comma 1:
" A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal
proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due
milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana ".
2) Articolo 47, comma 1:
" Le somme da corrispondere a far tempo dal l' gennaio 1987 e sino a tutto il 1989
alla Conferenza Episcopale Italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti
norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di
previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici ".
3) Articolo 50:
" I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo Culto
e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli
assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli
stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi
dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente
benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione,
iscritti, rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le
spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al
capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi
importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto
di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo
stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 nello stato di previsione del Ministero del
tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e
1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e ìntegrazioni, che si
registreranno negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad
essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle
Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città
di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per
la costruzione e la ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese,
aumentati del 5%, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla
Conferenza Episcopale Italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che
verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 55 delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza Episcopale Italiana, da effettuarsi in unica soluzione
entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con
decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento
degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività
dell'Istituto di cui all'articolo 21, comma terzo.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti
di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ".
4) Articolo 51, commi 1 e 2:
" Le disposizioni di cui al regio decreto 29 maggio 1931, n. 227, e successive
modifiche e integrazioni sono abrogate dal l° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel
precedente articolo 50.
Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di
culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo
ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo
1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma
del precedente articolo 50, conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa
speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili
posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre
".
II. - Ritengo opportuno, inoltre, allegare l'unanime
dichiarazione messa a verbale dalla Commissione paritetica all'atto conclusivo dei lavori,
circa la retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette.
III. - Data la natura del tutto sui generis della
personalità giuridica della Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede
propone di inserire nel protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le
nuove norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.
La Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare col Governo italiano questioni
riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le Opere di Religione.
Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederLe, Signor Presidente,
a nome della Santa Sede, il consenso del Governo italiano alla corrispondente
modificazione ed interpretazione delle norme da approvare.
Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.
Agostino Cardinal Casaroli
ALLEGATO
" La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma
per chiarire che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza
episcopale italiana perverranno in virtù degli articoli 47 e 50.
La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 sono per
loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i presupposti per l'imposizione in virtù
della effettiva destinazione delle somme.
Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto dall'articolo 25, nella
fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la remunerazione, ovvero, sulla base dei
principi generali, quando le somme predette costituiscano o producano reddito imponibile
".
A sua Eccellenza
l'Onorevole Signore BETTINO CRAXI
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
ROMA
Roma, 15 novembre 1984
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Eminenza Reverendissima,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna n. 7126/84.
Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita
ai sensi dell'articolo 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana
del 18 febbraio 1984 e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello
stesso anno.
Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano nell'ambito del
mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette norme sono rispondenti ai
principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee
a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11
febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative.
In vista dell'approvazione di dette norme il Governo italiano, nell'intento di favorire
l'avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione
paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli 46, 47, 50 e 51 e le
interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta lettera della Eminenza Vostra.
Colgo l'occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarLe i sensi della mia più alta
considerazione.
Bettino Craxi
Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Cardinale AGOSTINO CASAROLI
Segretario di Stato di Sua Santità
CITTA' DEL VATICANO
ROMA
NORME
APPROVATE DALLA COMMISSIONE PARITETICA
NELLA FORMULAZIONE DEL TESTO FIRMATO DALLA
COMMISSIONE STESSA IN DATA 8 AGOSTO 1984
La Commissione paritetica
istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato
lateranense, ha formulato, in attuazione dell'articolo 7, n. 6, le seguenti norme da
sottoporre all'approvazione delle Parti:
(Omissis)
[Il testo delle norme non viene riprodotto poiché corrisponde al
testo della legge 20 maggio 1985, n. 222 (infra, p. 255 s.), tranne che per le
parti contrassegnate con sottolineatura nella lettera del Prefetto del Consiglio per gli
Affari Pubblici della Chiesa al Presidente dei Consiglio dei Ministri, del 15 novembre
1984 (supra, p. 249 s.)].
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2336):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 3 dicembre 1984.
Assegnato alle commissioni riunite Il (Interni) e III (Affari esteri), in sede referente,
il 12 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, IV, V e VI.
Esaminato dalle commissioni riunite Il e III il 20 febbraio 1985.
Relazione scritta annunciata il 15 marzo 1985 (atto n. 2336/A).
Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 1985.
Senato della Repubblica (atto n. 1305):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 aprile 1985, con
pareri delle commissioni la, 2a, 5a, 6a, 7a e 8a.
Esaminato dalla 3a commissione il 22 e 24 aprile 1985.
Relazione scritta annunciata il 14 maggio 1985 (atto n. 1305/A).
Esaminato in aula il 15 maggio 1985 e approvato il 16 maggio 1985. |