DICHIARAZIONE DEI DIRITTI

DELL'UOMO E DEL CITTADINO

(Versailles 26 agosto 1789)

 

I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerato che l'ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne Dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre alla conservazione della Costituzione e alla felicità di tutti.

In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i Diritti seguenti dell'Uomo e del Cittadino.

1. Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

2. Lo scopo di ogni associazione politica é la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa non emani espressamente.

4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; cosi l'esistenza dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla Legge.

5. La Legge non ha diritto di vietare che le azioni nocive alla Società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge, non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

6. La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o per mezzo di loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità e senz'altra distinzione che quella della loro virtù e del loro ingegno.

7. Nessuno può essere accusato, arrestato o detenuto che nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto. Quelli che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari debbono essere puniti; ma ogni cittadino che sia chiamato o tratto in arresto in virtù della Legge, deve ubbidire istantaneamente: si rende colpevole con la resistenza.

8. La Legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito che in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

9. Poiché ogni uomo è presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni é uno dei più preziosi diritti degli uomini; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per l'utilità di coloro ai quali è affidata.

13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, é indispensabile una contribuzione comune. Questa deve essere ugualmente ripartita tra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.

14. Tutti i cittadini hanno diritto di constatare da loro stessi o per mezzo di loro rappresentanti la necessità dei contributi pubblici, di consentirgli liberamente, di seguirne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

15. La società ha il diritto di domandare conto ad ogni agente pubblico della sua amministrazione.

16. La società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione.

17. La proprietà è un diritto inviolabile e sacro, pertanto nessuno può esserne privato, se non quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esige evidentemente, e sotto la condizione d'una giusta e previa indennità.

Maximilien Robespierre